In questa sezione, potrai trovare le risposte alle domande che ci vengono rivolte più spesso.
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La presente per chiedere una vostra risposta chiarificatrice sull'argomento dei piani operativi di sicurezza. Il dubbio riguarda prevalentemente le ditte individuali e gli artigiani in genere che devono accedere al cantiere edile, se devono o meno predisporre il P.O.S. da consegnare all'azienda, per la sua conservazione nell'ufficio della sede, e da che in quello del cantiere dove deve essere svolta l'attività del lavoratore. Gradiremmo avere indicazioni precise su chi deve e chi no predisporre il piano operativo di sicurezza.
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è definito nell’Allegato XV, art. 89 e art. 96 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., così come integrato D.Lgs. 3 agosto 2009,n. 106: "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato.
Secondo l'art. 89 e art. 96 del decreto legislativo il POS lo devono redigere "i datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti". Il POS costituisce pertanto il documento di valutazione dei rischi che ogni impresa redige in relazione alle attività che svolge in quel cantiere specifico.
Deve essere valutato dal Coordinatore per la Sicurezza (dove previsto), che ne valuta la coerenza con il PSC; non c'è nessuna norma che prevede che sia consegnato all'impresa principale. I lavoratori autonomi (ditte individuali, artigiani senza dipendenti) nel D. Lgs 81/08 non vengono considerati "impresa"e pertanto non sono tenuti alla redazione del Piano Operativo di sicurezza."
Cosa diversa quando più lavoratori autonomi si associano per lavorare insieme, diventando una impresa esecutrice di fatto, dove il datore di lavoro è l'artigiano che ha "preso" il lavoro e/o che è il proprietario delle attrezzature utilizzate; in questo caso sussistono gli obblighi delle imprese, compreso quello di redazione del POS.
Aspetto fondamentale, dell'aggregazione di più artigiani in un unico appalto, oltre che alla redazione del P.O.S. devono essere effettuati i corsi sulla sicurezza (Dlgs 81/08), infatti il capofila, cioè colui che ha l'appalto dalla committenza dovrà svolgere le funzioni di R.S.P.P.responsabile servizio prevenzione e protezione (ore 48 rischio alto), deve essere nominato un addetto alle emergenze incendio (ore 4 rischio basso), un addetto al pronto soccorso (16 ore categoria A), mentre gli altri artigiani dovranno essere formati, formazione dei lavoratori rischio alto come accordo stato regioni del 2011, non ultimo il possesso delle idoneità sanitarie.
Per ulteriori informazioni info@tesila.it
Domanda
E’ indispensabile secondo voi redigere il PSC e nominare le varie figure richieste dal d.lgs 81/08 e s.m.i.tra cui il CSE nella particolare seguente situazione:
Noi siamo l'azienda affidataria, i lavori verrebbero svolti da un nostro subappaltatore, ma noi di fatto non partecipiamo attivamente in cantiere con nessuna lavorazione. L'eventuale subappaltatore potrebbe avvalersi di eventuali autonomi.
In particolare il CSE verrebbenominato in ogni caso dal Committente.
Risposta
Il quesito trova risposta nei contenuti di cui agli artt. 90 e 97 del D. Lgs. 81/08, che come è noto a valenza nazionale.
Partendo dalla premessa che l'argomento di cui trattasi deve rientrare nel campo di applicazione del del titolo IV, che per valutazione tecnico-professionale, effettuata secondo le modalità di cui all'allegato XVII°, si intende quella definita dall'art. 89c. 1 lett. "l" e che per lavoratore autonomo si intende la persona fisica che contribuisce alla realizzazione dell'opera SENZA VINCOLO DI SUB-ORDINE, si evidenzia che:
Per quanto sopra, e nello specifico del quesito:
Si possono prefigurare diversi tipidi situazioni:
A parte vanno considerate situazioni particolari quali:
l Rappresentante dei Lavoratori perla Sicurezza – RLS è una figura, che deve essere presente in ogni azienda con almeno un lavoratore. Secondo la normativa, infatti, i lavoratori hanno il diritto/dovere di eleggere una persona, che faccia da portavoce a quelle che sono le loro richieste in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’RLS è una figura che viene eletto dai lavoratori e non nominata dal datore di lavoro. Nelle aziende fino a 15 unità, l’RLS viene designato dai lavoratori al proprio interno mentre in quelle con più di 15 addetti viene eletto tra le rappresentanze sindacali. In quest’ultimo caso i lavoratori possono comunque decidere di non avvalersi ditali rappresentanze e procedere all’elezione di un RLS svincolato dai sindacati. L’RLS rimane in carica, di norma , per 3 anni ed è rieleggibile. Una volta eletto, il datore di lavoro deve provvedere affinché riceva una formazione adeguata, che consiste in un corso di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende sopra le 50 unità. Se l’RLS non viene formato il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto fino a 4 mesi o con un ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
Il ruolo di RLS è incompatibile con quello di RSPP. Inoltre, anche se non espressamente vietato dalla normativa, non è opportuno eleggere come RLS una persona inquadrata come Dirigente. L’orientamento delle ASL, infatti, è quello di contestare tali nomine, in quanto le figure dirigenziali sono un a sorta di alter ego del datore di lavoro e quindi non adatte a rappresentare gli interessi dei lavoratori.
Ma quali sono le sanzioni per la mancata elezione del RLS ? La normativa prevede che il Datore di lavoro sia sanzionabile solamente se non richiede (in forma scritta e dandone evidenza) ai lavoratori di comunicargli il nominativo del loro Rappresentante. Se questa richiesta viene effettuata ma i lavoratori non procedono all’elezione, l’azienda dovrà versare in un apposito fondo una cifra pari 2 ore di retribuzione per ciascun lavoratore all’anno. Contestualmente l’INAIL provvederà ad assegnare un RLST - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Nel caso in cui l’RLS venga eletto, invece, il datore di lavoro, oltre a provvedere alla formazione, dovrà comunicarne il nominativo all’INAIL mediante procedura telematica.
E’ bene ricordare che l’RLS deve essere designato anche in presenza di un solo lavoratore; ci sono, però, alcuni casi in cui la normativa non prevede tale obbligo, eccone alcuni esempi:
Per concludere si riportano alcune delle principali attribuzioni del RLS (art 50 del D.lgs. 81/08):
Infine, si ricorda che il RLS deve disporre del tempo necessario e di mezzi adeguati allo svolgimento della propria attività. A tal proposito dispone di un monte ore di permessi retribuiti. Non può subire alcun pregiudizio per l’espletamento della propria funzione ed ha diritto alle stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali.
Molti Datori di Lavoro si pongono la seguente domanda: “Se un’azienda o un lavoratore autonomo vengono nella mia azienda ad effettuare delle lavorazioni, cosa devo fare?
É una semplice domanda alla quale a volte diventa difficile fornire una risposta corretta.
Il legislatore a tal proposito hadefinito in maniera chiara ed inequivocabile cosa occorre fare nell’otticadella sicurezza per tutti i soggetti coinvolti.
Il riferimento normativo all’interno del Decreto Legislativo 81/2008 è l’articolo 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”. La normativa in esame risulta alquanto complessa: nello specifico si individuano obblighi in capo al datore di lavoro committente ed obblighi in capo a colui che effettuerà la prestazione.
Il primo obiettivo del Datore di Lavoro committente consiste nella verifica tecnico professionale della/e imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da svolgere attraverso l’acquisizione dei documenti previsti dal comma 1 lettera a) dell’art. 26, di seguito elencati:
Effettuata questa verifica (che si ricorda, è da effettuarsi sempre in caso di affidamento di lavorazioni a terzi), occorrerà informare l’impresa e/o il lavoratore autonomo in merito agli eventuali rischi presenti nell’ambiente di lavoro/reparto/settore nel quale andrà ad operare (es. rischio chimico,rischio rumore, rischio incendio ecc.).
Non dimentichiamo che l’appaltatore, trovandosi in un ambiente di lavoro,potenzialmente differente dal proprio, non saprà come comportarsi autonomamente in caso di emergenza, e pertanto occorrerà informarlo in merito al piano di emergenza aziendale e le procedure da adottare in caso di emergenza.
Successivamente, il Datore di Lavoro committente dovrà informarsi sui rischi che l’impresa o il lavoratore autonomo potrebbero introdurre nella propria azienda. Pertanto, così come recita il comma 2 dell’art 26 D.Lgs. 81/2008, i Datori di Lavoro, (compresi i subappaltatori) hanno l’obbligo di:
Risulta quindi fondamentale la comunicazione tra il committente e le imprese, o i lavoratori autonomi,affidatari del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione.
Al fine di comprendere cosa si intenda per cooperazione e coordinamento tra committente e imprese, o lavoratori autonomi, affidatari del/dei contratto/id'appalto, d'opera o di somministrazione, prendiamo in esame l’impresa addetta alle pulizie interne (Bianchi) all’interno di un’azienda metalmeccanica (Verdi)ove è ad esempio presente il rischio rumore o il rischio investimento; in base a quanto sopra, il committente (Verdi) dovrà comunicare che all’interno dei reparti, il personale è sottoposto a rischio rumore ed a rischio di investimento e pertanto tutti coloro che dovranno accedere al reparto lavorativo, dovranno obbligatoriamente utilizzare gli otoprotettori. Questi ultimi sono Dispositivi di Protezione Individuale che presumibilmente la ditta Bianchi non utilizza nella sua quotidiana attività lavorativa. In relazione al rischio investimento, se all’interno dell’azienda vi sono dei percorsi dedicati ai pedoni, i lavoratori dell’impresa appaltatrice dovranno utilizzare,conformemente alle informazioni ricevute dal committente, tali percorsi e/o utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (es. indumenti ad alta visibilità).
Per contro, lo stesso Bianchi, effettuando l’accesso in un reparto lavorativo in cui sono presenti i lavoratori dell’azienda committente dovrà porre particolare attenzione, ad esempio alla movimentazione e/o trasporto delle proprie attrezzature di lavoro, ad evidenziare le pavimentazioni bagnate ecc.
Il terzo comma dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 è il punto cardine della gestione dell’interferenza.
Art. 26 D.Lgs 81/2008 comma 3: Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi… omissis
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) è pertanto quel documento, obbligatoriamente redatto dal committente, finalizzato a ridurre i rischi da interferenza, qualora gli stessi rischi non possano essere gestiti diversamente (ad esempio affidando la lavorazione interferente all’impresa appaltatrice in un momento differente nel tempo o in uno spazio differente, rispetto a quelli nei quali l’azienda committente svolge le proprie normali lavorazioni). Questo perché una lavorazione può essere eseguita in un momento in cui non sono presenti i lavoratori del committente, oppure effettuata in un’area in cui il personale non opera (reparto differente).
A prescindere dagli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 26 D.Lgs.81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 es.m.i.. Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
Concludendo...vista la complessità dell’argomento e della corretta applicazione della normativa in oggetto, vi consigliamo di non esitare a contattarci ogni qualvolta dobbiate affidare lavorazioni a terzi all’interno della vs. azienda.
Per ulteriori informazioni potete contattarci direttamente
Il contenuto della presente, avendo esclusivamente carattere informativo, non può essere considerato esaustivo, pertanto TESILA s.r.l. rimane a disposizione per fornire indicazioni specifiche e calzanti alle aziende ed ai lavoratori tutti.
La manleva è una dichiarazione attraverso la quale si libera qualcuno da un obbligazione.
L'oggetto della garanzia è libero: essa può essere utilizzata dal manlevante per sollevare il manlevato in maniera totale da tutte le possibili conseguenze di una attività di quest'ultimo ovvero può riferirsi alle conseguenze di uno specifico evento.
Come usare il documento?
Sovente incostanza di altri contratti che prevedono il trasferimento di attività o parti di attività si esonera attraverso la presente dichiarazione coloro sui quali viene trasferita parte dell'attività dalle conseguenze patrimoniali e non solo dello svolgimento della stessa.
Forma e contenuti del presente atto trovano limiti nelle norme generali dell'ordinamento ma non hanno una disciplina specifica pertanto vige la più totale libertà salvo la contrarietà alla legge.
E' necessario,affinché non sia tacciabile di illiceità, che l'atto realizzi esclusivamente interessi meritevoli di tutela e dunque la manleva deve realizzare un interesse del manlevante. Circa l'evento generante la responsabilità ovvero circa i limiti dell'obbligazione assunta,qualora questa sia eccessivamente generica nei confronti del manlevato, non avrebbe validità.
L'attività cui si fa riferimento nell'atto in questione deve essere colposa e non dolosa affinché l'assunzione di responsabilità non sia contraria alla legge.
Normativa di riferimento
Art. 1900 codice civile.
L’impresa quando utilizza il Manleva?
La ditta compilerà il relativo modulo di manleva quando: una ditta esterna utilizza attrezzature appartenenti alla ditta appaltatrice, così facendo la ditta appaltatrice verrà esonerata in caso di infortunio della ditta utilizzatrice.Si rammenta che la ditta appaltatrice dovrà sempre e comunque consegnare mezzi ed attrezzature con relativi CE e dovrà verificare che colui che utilizza una determinata attrezzatura abbia il relativo corso di formazione.
Esempio: l’Az. Agr. Mario Rossi(appaltatrice), ha la necessità di avvalersi di ditta esterna “Mario Bianchi” per il carico e scarico di frutta. La ditta Mario Bianchi per l’effettuazione ditali lavorazioni utilizza il carrello elevatore della ditta appaltatrice. La ditta Mario Rossi per sollevarsi dalla responsabilità dovrà: compilare il verbale di manleva, richiedere durc e ccia della ditta Mario Bianchi, far sottoscrivere l’idoneità tecnico professionale ed eventuale DUVRI (documento unico di valutazione rischi interferenziali, va redatto quando le lavorazioni delle due ditte creano interferenza).
Possibile richiedere facsimile di manleva e idoneità professionali tramite info@tesila.it