FAQ

Domande frequenti

In questa sezione, potrai trovare le risposte alle domande che ci vengono rivolte più spesso.

Qualora non dovessi trovare le informazioni da te ricercate, scrivici una mail o compila il form dei contatti, saremo felici di soddisfare la tua richiesta nel minor tempo possibile. 

La presente per chiedere una vostra risposta chiarificatrice sull'argomento dei piani operativi di sicurezza. Il dubbio riguarda prevalentemente le ditte individuali e gli artigiani in genere che devono accedere al cantiere edile, se devono o meno predisporre il P.O.S. da consegnare all'azienda, per la sua conservazione nell'ufficio della sede, e da che in quello del cantiere dove deve essere svolta l'attività del lavoratore. Gradiremmo avere indicazioni precise su chi deve e chi no predisporre il piano operativo di sicurezza.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è definito nell’Allegato XV, art. 89 e art. 96 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., così come integrato D.Lgs. 3 agosto 2009,n. 106: "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato.

Secondo l'art. 89 e art. 96 del decreto legislativo il POS lo devono redigere "i datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti". Il POS costituisce pertanto il documento di valutazione dei rischi che ogni impresa redige in relazione alle attività che svolge in quel cantiere specifico.

Deve essere valutato dal Coordinatore per la Sicurezza (dove previsto), che ne valuta la coerenza con il PSC; non c'è nessuna norma che prevede che sia consegnato all'impresa principale. I lavoratori autonomi (ditte individuali, artigiani senza dipendenti) nel D. Lgs 81/08 non vengono considerati "impresa"e pertanto non sono tenuti alla redazione del Piano Operativo di sicurezza."

Cosa diversa quando più lavoratori autonomi si associano per lavorare insieme, diventando una impresa esecutrice di fatto, dove il datore di lavoro è l'artigiano che ha "preso" il lavoro e/o che è il proprietario delle attrezzature utilizzate; in questo caso sussistono gli obblighi delle imprese, compreso quello di redazione del POS. 

Aspetto fondamentale, dell'aggregazione di più artigiani in un unico appalto, oltre che alla redazione del P.O.S. devono essere effettuati i corsi sulla sicurezza (Dlgs 81/08), infatti il capofila, cioè colui che ha l'appalto dalla committenza dovrà svolgere le funzioni di R.S.P.P.responsabile servizio prevenzione e protezione (ore 48 rischio alto), deve essere nominato un addetto alle emergenze incendio (ore 4 rischio basso), un addetto al pronto soccorso (16 ore categoria A), mentre gli altri artigiani dovranno essere formati, formazione dei lavoratori rischio alto come accordo stato regioni del 2011, non ultimo il possesso delle idoneità sanitarie.

 

Per ulteriori informazioni info@tesila.it

Domanda

E’ indispensabile secondo voi redigere il PSC e nominare le varie figure richieste dal d.lgs 81/08 e s.m.i.tra cui il CSE nella particolare seguente situazione:

Noi siamo l'azienda affidataria, i lavori verrebbero svolti da un nostro subappaltatore, ma noi di fatto non partecipiamo attivamente in cantiere con nessuna lavorazione. L'eventuale subappaltatore potrebbe avvalersi di eventuali autonomi.

In particolare il CSE verrebbenominato in ogni caso dal Committente.


Risposta

Il quesito trova risposta nei contenuti di cui agli artt. 90 e 97 del D. Lgs. 81/08, che come è noto a valenza nazionale.

Partendo dalla premessa che l'argomento di cui trattasi deve rientrare nel campo di applicazione del del titolo IV, che per valutazione tecnico-professionale, effettuata secondo le modalità di cui all'allegato XVII°, si intende quella definita dall'art. 89c. 1 lett. "l" e che per lavoratore autonomo si intende la persona fisica che contribuisce alla realizzazione dell'opera SENZA VINCOLO DI SUB-ORDINE, si evidenzia che:

  • Il committente (o resp. dei lavori) nel caso in cui già dalla fase progettuale sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, designa il CSP (che per obbligo redige il PSC e il Fascicolo) ed il CSE. Il committente designa altresì il CSE in caso di intervento durante l'esecuzione dei lavori di una seconda impresa esecutrice a fronte dell'unica prevista in origine. Sono ovvi gli obblighi di cui all'art. 99 (notifica);
  • Il committente (o resp. dei lavori), in relazione ai lavori da affidare, verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, valutandone (oltre ai requisiti di cui all'allegato XVII°) il possesso di capacità organizzative, NON CHE' disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature; il committente effettua la medesima verifica anche nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  • l'impresa affidataria effettua la verifica di cui sopra nei confronti delle imprese sub-appaltatrici (art. 97 c. 2).

Per quanto sopra, e nello specifico del quesito:

  • La vostra impresa (affidataria) può non essere esecutrice, ma deve rispondere ai requisiti tecnico-professionali come sopra riportati; deve redigere il POS in quanto nello stesso valuterà tutti i rischi delle lavorazioni affidate, ai fini di permettere ai sub-appaltatori di redigere i propri POS congruenti con il primo (artt. 96 c. 1 lett. "g" e 97 c. 3 lett. "b")
  • Le imprese esecutrici (rispondenti ai predetti requisiti) potranno avvalersi di lavoratori autonomi (imprese individuali senza dipendenti).

Si possono prefigurare diversi tipidi situazioni:

  1. Il datore di lavoro non ha valutato nessuno dei rischi lavorativi né tanto meno lo stress lavoro-correlato, e di conseguenza non esiste alcun DVR o il Documento è talmente generico che è come se non fosse stato fatto: violazione dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08 punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 1 lett. a) (oppure comma 2 in alcuni tipi di aziende o attività a maggior rischio);
  2. Il datore di lavoro ha valutato i rischi lavorativi ed esiste un DVR, ma tra questi non è stato valutato lo stress lavoro-correlato, ovvero la valutazione dello stress è talmente carente che è come se non fosse stata fatta (vedi lista di controllo per la vigilanza di cui alla tab.2): violazione dell’art. 28 comma 2 lett. a) primo periodo, punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 4;
  3. Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dello stress lavoro-correlato che è riportata nel DVR, ma non sono individuate le misure di prevenzione e il relativo piano attuativo: violazione dell’art.28 comma 2 lett. b) c) e d), punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 3.


A parte vanno considerate situazioni particolari quali:

  1. Mancata consultazione preventiva degli RLS: violazione dell’art. 29 comma 2, punito con la pena prevista dall’art.55 comma 3;
  2. Mancata rielaborazione della valutazione del rischio stress in occasione di significative modifiche dell’organizzazione del lavoro o delle altre condizioni indicate dall’art.29 comma 3: violazione dell’art.29 comma 3, punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 3. 

l Rappresentante dei Lavoratori perla Sicurezza – RLS è una figura, che deve essere presente in ogni azienda con almeno un lavoratore. Secondo la normativa, infatti, i lavoratori hanno il diritto/dovere di eleggere una persona, che faccia da portavoce a quelle che sono le loro richieste in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’RLS è una figura che viene eletto dai lavoratori e non nominata dal datore di lavoro. Nelle aziende fino a 15 unità, l’RLS viene designato dai lavoratori al proprio interno mentre in quelle con più di 15 addetti viene eletto tra le rappresentanze sindacali. In quest’ultimo caso i lavoratori possono comunque decidere di non avvalersi ditali rappresentanze e procedere all’elezione di un RLS svincolato dai sindacati. L’RLS rimane in carica, di norma , per 3 anni ed è rieleggibile. Una volta eletto, il datore di lavoro deve provvedere affinché riceva una formazione adeguata, che consiste in un corso di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende sopra le 50 unità. Se l’RLS non viene formato il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto fino a 4 mesi o con un ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

Il ruolo di RLS è incompatibile con quello di RSPP. Inoltre, anche se non espressamente vietato dalla normativa, non è opportuno eleggere come RLS una persona inquadrata come Dirigente. L’orientamento delle ASL, infatti, è quello di contestare tali nomine, in quanto le figure dirigenziali sono un a sorta di alter ego del datore di lavoro e quindi non adatte a rappresentare gli interessi dei lavoratori.

Ma quali sono le sanzioni per la mancata elezione del RLS ? La normativa prevede che il Datore di lavoro sia sanzionabile solamente se non richiede (in forma scritta e dandone evidenza) ai lavoratori di comunicargli il nominativo del loro Rappresentante. Se questa richiesta viene effettuata ma i lavoratori non procedono all’elezione, l’azienda dovrà versare in un apposito fondo una cifra pari 2 ore di retribuzione per ciascun lavoratore all’anno. Contestualmente l’INAIL provvederà ad assegnare un RLST - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Nel caso in cui l’RLS venga eletto, invece, il datore di lavoro, oltre a provvedere alla formazione, dovrà comunicarne il nominativo all’INAIL mediante procedura telematica.

 

E’ bene ricordare che l’RLS deve essere designato anche in presenza di un solo lavoratore; ci sono, però, alcuni casi in cui la normativa non prevede tale obbligo, eccone alcuni esempi:

  • Imprese famigliari
  • Aziende dove sono impiegati solo lavoratori a progetto purché la prestazione lavorativa non si svolga nei luoghi di lavoro del committente
  • Lavoratori a domicilio, compresi chi svolge attività di portierato nei condomini.

Per concludere si riportano alcune delle principali attribuzioni del RLS (art 50 del D.lgs. 81/08):

  • Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
  • E’ consultato in merito alla valutazione dei rischi;
  • E’ consultato sulla designazione del RSPP, degli addetti antincendio, degli addetti al Primo soccorso e del medico competente;
  • E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione;
  • Formula osservazioni in occasione delle ispezioni, effettuate dagli organismi di vigilanza dalle quali è, di norma, ascoltato;
  • Se ritiene che le misure di prevenzione e protezione dai rischi non siano idonee a garantire l’incolumità dei lavoratori, può fare ricorso alle autorità competenti;
  • Riceve (su sua richiesta) e firma il Documento di Valutazione dei Rischi;

Infine, si ricorda che il RLS deve disporre del tempo necessario e di mezzi adeguati allo svolgimento della propria attività. A tal proposito dispone di un monte ore di permessi retribuiti. Non può subire alcun pregiudizio per l’espletamento della propria funzione ed ha diritto alle stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali.

I destinatari sono tutti gli operatori subordinati a un datore di lavoro:

1.     Lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato;

2.     Apprendisti;

3.     Stagisti;

4.     Lavoratori “a voucher”;

5.     Volontari;

6.     Soci/collaboratori lavoratori;

7.     Lavoratori stranieri (il datore di lavoro deve garantire unaformazione efficace anche per chi non comprende l’italiano);

Molti Datori di Lavoro si pongono la seguente domanda: “Se un’azienda o un lavoratore autonomo vengono nella mia azienda ad effettuare delle lavorazioni, cosa devo fare?

É una semplice domanda alla quale a volte diventa difficile fornire una risposta corretta.

Il legislatore a tal proposito hadefinito in maniera chiara ed inequivocabile cosa occorre fare nell’otticadella sicurezza per tutti i soggetti coinvolti.

Il riferimento normativo all’interno del Decreto Legislativo 81/2008  è l’articolo 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”. La normativa in esame risulta alquanto complessa: nello specifico si individuano obblighi in capo al datore di lavoro committente ed obblighi in capo a colui che effettuerà la prestazione.
Il primo obiettivo del Datore di Lavoro committente consiste nella verifica tecnico professionale della/e imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da svolgere  attraverso l’acquisizione dei documenti previsti dal comma 1 lettera a) dell’art. 26, di seguito elencati:

  • certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  • autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

Effettuata questa verifica (che si ricorda, è da effettuarsi sempre in caso di affidamento di lavorazioni a terzi), occorrerà informare l’impresa e/o il lavoratore autonomo in merito agli eventuali rischi presenti nell’ambiente di lavoro/reparto/settore nel quale andrà ad operare (es. rischio chimico,rischio rumore, rischio incendio ecc.).
Non dimentichiamo che l’appaltatore, trovandosi in un ambiente di lavoro,potenzialmente differente dal proprio, non saprà come comportarsi autonomamente in caso di emergenza, e pertanto occorrerà informarlo in merito al piano di emergenza aziendale e le procedure da adottare in caso di emergenza.

Successivamente, il Datore di Lavoro committente dovrà informarsi sui rischi che l’impresa o il lavoratore autonomo potrebbero introdurre nella propria azienda.  Pertanto, così come recita il comma 2 dell’art 26 D.Lgs. 81/2008, i Datori di Lavoro, (compresi i subappaltatori) hanno l’obbligo di:

  • cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Risulta quindi fondamentale la comunicazione tra il committente e le imprese, o i lavoratori autonomi,affidatari del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione.
Al fine di comprendere cosa si intenda per cooperazione e coordinamento tra committente e imprese, o lavoratori autonomi, affidatari del/dei contratto/id'appalto, d'opera o di somministrazione, prendiamo in esame l’impresa addetta alle pulizie interne (Bianchi) all’interno di un’azienda metalmeccanica (Verdi)ove è ad esempio presente il rischio rumore o il rischio investimento; in base a quanto sopra, il committente (Verdi) dovrà comunicare che all’interno dei reparti, il personale è sottoposto a rischio rumore ed a rischio di investimento e pertanto tutti coloro che dovranno accedere al reparto lavorativo, dovranno obbligatoriamente utilizzare gli otoprotettori. Questi ultimi sono Dispositivi di Protezione Individuale che presumibilmente la ditta Bianchi non utilizza nella sua quotidiana attività lavorativa. In relazione al rischio investimento, se all’interno dell’azienda vi sono dei percorsi dedicati ai pedoni, i lavoratori dell’impresa appaltatrice dovranno utilizzare,conformemente alle informazioni ricevute dal committente, tali percorsi e/o utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (es. indumenti ad alta visibilità).
Per contro, lo stesso Bianchi, effettuando l’accesso in un reparto lavorativo in cui sono presenti i lavoratori dell’azienda committente dovrà porre particolare attenzione, ad esempio alla movimentazione e/o trasporto delle proprie attrezzature di lavoro, ad evidenziare le pavimentazioni bagnate ecc.
Il terzo comma dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 è il punto cardine della gestione dell’interferenza.

Art. 26 D.Lgs 81/2008 comma 3: Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi… omissis
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) è pertanto quel documento, obbligatoriamente redatto dal committente, finalizzato a ridurre i rischi da interferenza, qualora gli stessi rischi non possano essere gestiti diversamente (ad esempio affidando la lavorazione interferente all’impresa appaltatrice in un momento differente nel tempo o in uno spazio differente, rispetto a quelli nei quali l’azienda committente svolge le proprie normali lavorazioni). Questo perché una lavorazione può essere eseguita in un momento in cui non sono presenti i lavoratori del committente, oppure effettuata in un’area in cui il personale non opera (reparto differente).
A prescindere dagli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 26 D.Lgs.81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 es.m.i.. Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

Concludendo...vista la complessità dell’argomento e della corretta applicazione della normativa in oggetto, vi consigliamo di non esitare a contattarci ogni qualvolta dobbiate affidare lavorazioni a terzi all’interno della vs. azienda.

Per ulteriori informazioni potete contattarci direttamente

Il contenuto della presente, avendo esclusivamente carattere informativo, non può essere considerato esaustivo, pertanto TESILA s.r.l. rimane a disposizione per fornire indicazioni specifiche e calzanti alle aziende ed ai lavoratori tutti.

Dichiarazioneliberatoria di responsabilità (manleva)

La manleva è una dichiarazione attraverso la quale si libera qualcuno da un obbligazione.

L'oggetto della garanzia è libero: essa può essere utilizzata dal manlevante per sollevare il manlevato in maniera totale da tutte le possibili conseguenze di una attività di quest'ultimo ovvero può riferirsi alle conseguenze di uno specifico evento.


Come usare il documento?

Sovente incostanza di altri contratti che prevedono il trasferimento di attività o parti di attività si esonera attraverso la presente dichiarazione coloro sui quali viene trasferita parte dell'attività dalle conseguenze patrimoniali e non solo dello svolgimento della stessa.

Forma e contenuti del presente atto trovano limiti nelle norme generali dell'ordinamento ma non hanno una disciplina specifica pertanto vige la più totale libertà salvo la contrarietà alla legge.

E' necessario,affinché non sia tacciabile di illiceità, che l'atto realizzi esclusivamente interessi meritevoli di tutela e dunque la manleva deve realizzare un interesse del manlevante. Circa l'evento generante la responsabilità ovvero circa i limiti dell'obbligazione assunta,qualora questa sia eccessivamente generica nei confronti del manlevato, non avrebbe validità.

L'attività cui si fa riferimento nell'atto in questione deve essere colposa e non dolosa affinché l'assunzione di responsabilità non sia contraria alla legge.


Normativa di riferimento

Art. 1900 codice civile.


L’impresa quando utilizza il Manleva?

La ditta compilerà il relativo modulo di manleva quando: una ditta esterna utilizza attrezzature appartenenti alla ditta appaltatrice, così facendo la ditta appaltatrice verrà esonerata in caso di infortunio della ditta utilizzatrice.Si rammenta che la ditta appaltatrice dovrà sempre e comunque consegnare mezzi ed attrezzature con relativi CE e dovrà verificare che colui che utilizza una determinata attrezzatura abbia il relativo corso di formazione.

Esempio: l’Az. Agr. Mario Rossi(appaltatrice), ha la necessità di avvalersi di ditta esterna “Mario Bianchi” per il carico e scarico di frutta. La ditta Mario Bianchi per l’effettuazione ditali lavorazioni utilizza il carrello elevatore della ditta appaltatrice. La ditta Mario Rossi per sollevarsi dalla responsabilità dovrà: compilare il verbale di manleva, richiedere durc e ccia della ditta Mario Bianchi, far sottoscrivere l’idoneità tecnico professionale ed eventuale DUVRI (documento unico di valutazione rischi interferenziali, va redatto quando le lavorazioni delle due ditte creano interferenza).

Possibile richiedere facsimile di manleva e idoneità professionali tramite info@tesila.it

Il campo di applicazione del d.lgs 81/2008 comprende tutte le imprese, gli enti e la pubblica amministrazione e il decreto si applica a tutti quei settori, pubblici o privati non fa differenza, in cui sono impiegati lavoratori subordinati.
I datori di lavoro sono perciò obbligati a valutare i rischi legati all’attività che esercitano, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati, dal settore lavorativo e dal fatto che le loro aziende siano pubbliche o private.

Ricordiamo anche che vengono considerati lavoratori subordinati a tutti gli effetti anche:
  • i soci lavoratori di cooperative e di società, anche di fatto;
  • gli utenti dei servizi di orientamento di formazione scolastica, universitaria e professionale, avviati presso datori di lavoro;
  • gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve essere redatto una volta conclusa la valutazione dei rischi in azienda e deve contenere:

 
  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è un soggetto in possesso dei requisiti professionali necessari per svolgere il servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi legati allo svolgimento della loro professione. Le capacità e i requisiti professionali del R.S.P.P. devono essere adeguati al tipo di rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative che vi si svolgono.
Il datore di lavoro può svolgere in proprio i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ma solo dopo aver frequentato corsi di formazione adeguati al tipo di rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
È obbligo del datore di lavoro mettere in pratica tutte le misure necessarie per l’attività di prevenzione degli incendi, di evacuazione del luogo di lavoro in caso di emergenze e di salvataggio degli altri lavoratori. La nomina degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso rientra nell’ambito di queste misure. I lavoratori scelti per ricoprire questi ruoli non possono, se non per un motivo giustificato, rifiutare la designazione. Devono comunque essere formati adeguatamente e sottoporsi ad aggiornamenti periodici.
Se i rischi per la salute dei lavoratori sono di entità tale da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve provvedere a nominare il Medico Competente, le cui visite sono a cura e spese del datore di lavoro.
 

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria eseguita dal medico rientrano:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, se ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

In base ai risultati delle visite mediche, il Medico Competente può esprimere a proposito del lavoratore un giudizio di idoneità, idoneità parziale temporanea o permanente, inidoneità temporanea, inidoneità permanente.
 
È fatto obbligo per i datori di lavori, in aziende con 10 o più lavoratori o con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, redarre il piano di emergenza. Questo descrive i comportamenti da tenere in caso di emergenza, in modo che i lavoratori possano cessare le loro attività e mettersi al sicuro abbandonando il posto di lavoro in caso di pericoli gravi e immediati. Per questo motivo devono essere presenti sui luoghi di lavoro le planimetrie che indicano i comportamenti da tenere e l’ubicazione dei presidi d’emergenza. Tali planimetrie sono dette piani di evacuazione.
 
All’interno di ogni azienda tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi connessi alla loro attività e formati adeguatamente in materia di salute e sicurezza. Informazione e formazione dei lavoratori sono attività a cura del datore di lavoro, che deve provvedere con specifici corsi, la cui durata varia in base al grado di rischio della mansione svolta. Il datore di lavoro è tenuto a fornire formazione e addestramento specifico anche per l’uso di macchinari e attrezzature particolari.
 
Se in seguito alla valutazione dei rischi appare che questi non possano essere evitati o ridotti da misure di prevenzione, mezzi di protezione collettiva o misure, metodi e procedimenti di riorganizzazione del lavoro allora devono essere impiegati i dispositivi di protezione individuale (DPI). Questi devono essere messi a disposizione dal datore di lavoro, che provvede a scegliere quelli più adatti ed efficaci, ne cura la manutenzione e fornisce ai lavoratori che li utilizzeranno l’addestramento necessario per usarli.
 

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